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ADEMPIMENTI

  Pubblicata il 18/09/2017

Si comunicano  a tutti gli iscritti, in sintesi , gli adempimenti urgenti.

  1. Il Legislatore ha con la c.d legge annuale per il mercato e la concorrenza introdotto alcuni adempienti a carico degli appartenenti agli Ordini (novità introdotte dall'art .1 commi 26,150 e 152 legge n. 124/2017).
    In particolare:
    A)  l'obbligo di preventivo scritto .
    Il comma 150 dell'art.1 legge citata , modificando il Decreto liberalizzazioni( art.9 comma 4 DL n.1/12) prevede che il compenso per la prestazione professionale deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale .
    Il professionista, peraltro, è tenuto a comunicare in forma scritta o digitale al cliente alcune precise informazioni quali : grado di complessità dell'incarico, estremi della polizza assicurativa , oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico fino alla conclusione, compenso richiesto per lo svolgimento della prestazione ( preventivo) . Per gli avvocati ciò è integrato anche dall'art. 1 comma 141 lett. d) in cui si dice che detto preventivo in forma scritta deve essere reso anche in assenza di espressa richiesta del cliente , superandosi  cosí quanto stabilito all'art. 13 comma 5 legge n. 247/12.
    Necessita quindi un contratto sottoscritto tra le parti e il preventivo deve essere accettato dal cliente tramite sottoscrizione o scambio di mail.
    Per chiarezza, si allega la bozza del contratto / preventivo redatta dall'OCF(Organismo Congressuale Forense), utile base per l'applicazione di quanto previsto.
    B) pubblicità informativa.
    Il comma 152 prevede l'obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni per i professionisti iscritti agli Ordini e ciò a garanzia della trasparenza verso gli utenti.
    Tale previsione  dovrà  però  essere letta anche in rapporto alle norme del Codice Deontologico che ci riguarda.
    Pertanto, consigliamo una lettura integrata e, magari, particolare attenzione anche in ragione del tema delle specializzazioni che ad oggi non ha ancora trovato sede.
  2.  POLIZZE ASSICURATIVE:

Il giorno 11 Ottobre 2017 è fissato il termine ultimo per stipulare le polizze assicurative prescritte dal D.M. 22/9/2016.

Entro tale data gli avvocati dovranno aver stipulato due polizze: quella per la RC e quella per gli infortuni derivanti dalla professione.

Dette polizze dovranno possedere i requisiti prescritti dal DM citato e che andiamo ad evidenziare nei punti essenziali.

POLIZZA RC

Dovrà coprire la responsabilità:

  • per ogni tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro;
  • per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli, e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di quest’ultimo;  
  • per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche ai terzi;
  • anche per colpa grave;
  • peri fatti dolosi e colposi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

 Dovrà contenere clausole che prevedano la copertura della responsabilità dell’avvocato per intero in caso di responsabilità solidale del legale con altri soggetti assicurati e non e clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di sinistro o del suo risarcimento nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività. Infatti, dovrà essere prevista, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

Vi sono poi dei massimali minimi di copertura in base alla fascia di rischio e se si è professionisti individuali o studi associati: al proposito si allega il testo del DM 22/9/2016 contenente lo schema.

L’assicurazione dovrà comprendere l’attività professionale dell’avvocato descritta nel D.M..

POLIZZA INFORTUNI:

Va prevista anche a favore dei praticanti e dei collaboratori e dei dipendenti che non abbiano copertura INAIL.

Dovrà prevedere la copertura degli infortuni occorsi:

  • durante lo svolgimento dell’attività professionale;
  • a causa o in occasione dell’attività professionale;
  • durante gli spostamenti resisi necessari per l’attività professionale.

Dovrà prevedere l’indennizzo per la morte e per l’invalidità permanente, nonché una diaria giornaliera ed il rimborso delle spese mediche.

Anche per questo tipo di polizza sono previsti dei minimi che potrete leggere sul testo del DM allegato.

Gli estremi delle Vostre polizze (dovrete infatti comunicarli all’Ordine) saranno resi disponibili ai terzi presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF e verranno pubblicate sui rispettivi siti internet (art.5 del DM 22/9/2016).

Cassa Forense ha in essere delle convenzioni con brokers e con compagnie di assicurazione per entrambe le tipologie di polizze (in via principale è prevista la RC, ma alcune sono complete e troverete tra le garanzie aggiuntive anche la polizza infortuni).

Sono consultabili ai seguenti link:

http://www.cassaforense.it/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/assicurazioni/rc-professionale/convenzioni-per-polizza-rc-professionale-con-condizioni-adeguate-al-dm-del-2292016/

 

http://www.cassaforense.it/convenzioni/attivit%C3%A0-professionale/assicurazioni/rc-professionale/convenzioni-per-polizza-rc-professionale-con-condizioni-in-fase-di-adeguamento-al-dm-del-2292016/

Queste in linea di massima le linee principali del DM sul punto.

Invitiamo quindi i Colleghi a leggere con attenzione il Decreto Ministeriale allegato e, nel caso in cui sia già stata stipulata una polizza RC e/o infortuni, a controllare che soddisfi i requisiti richiesti.

Per ogni chiarimento sul tema “polizze assicurative” è a Vostra disposizione l’avv.Arabella Cantalupo.