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ESAME DI ABILITAZIONE CON LE REGOLE PREVIGENTI PER ALTRI DUE ANNI

  Pubblicata il 28/09/2018

Il decreto Milleproroghe 2018, convertito con modifiche dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, con entrata in vigore il giorno successivo), ha modificato l'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rinviando di altri due anni (quindi fino al 2020) lo svolgimento dell'esame di abilitazione secondo le nuove disposizioni previste dalla stessa legge 247:

- art. 49, c. 1: «Per i primi sette anni (non più 5 anni) dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua secondo le norme previgenti, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame».

Si veda l'art. 2, c. 3-quater del d.l. 91/2018, conv. l. 108/2018.