Con sentenza n. 9184 del 7 giugno 2012, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato disposta dall’Ordine degli Avvocati nei confronti di un Avvocato, non iscritto alla Cassa forense, che non aveva mai trasmesso al servizio tributi dell’Ente di previdenza privato il volume d'affari dichiarato al Fisco. Le Sezioni Unite hanno definitivamente statuito che l'obbligo di comunicazione del fatturato alla Cassa Forense sussiste per tutti gli avvocati abilitati ed iscritti all'albo, anche quelli non iscritti alla Cassa di previdenza, ne restano esclusi solo i praticanti.