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Elenco avvocati autenticatori procedure elettorali (art.14 della legge n.5/1990)

L’art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato l’art. 14 della legge 53/1990 inserendo gli avvocati “… che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza …” tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti ai fini della presentazione di candidati, nonché ai fini della raccolta di firme per la presentazione di referendum abrogativi.


La comunicazione di disponibilità all’autentica delle firme ai sensi delle norme citate potrà essere inviata in formato .pdf sottoscritto digitalmente (ovvero sottoscritto analogicamente allegando copia del documento d’identità in corso di validità) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ord.cremona@cert.legalmail.it.

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