Si segnala la comunicazione della Corte d’Appello di Brescia del 3 settembre 2026, relativa all’esecutività dei decreti di liquidazione emessi in favore dell’avvocato e degli altri soggetti indicati dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, alla luce della Circolare del Ministero della Giustizia del 25 luglio 2026.
In sintesi, a seguito della riforma Cartabia, la comunicazione di cancelleria del decreto non è più idonea a far decorrere il termine di 30 giorni per l’opposizione.
Il termine di 30 giorni decorre invece dalla notificazione del provvedimento; in mancanza di notificazione, trova applicazione il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione del decreto.
Ne consegue che, ai fini del pagamento, dovrà attendersi il decorso del termine di sei mesi, salvo che il beneficiario provveda alla notificazione del decreto alle parti interessate e depositi le relative attestazioni.
Si invita alla consultazione della comunicazione della Corte d’Appello e della Circolare ministeriale allegate.
