IIn materia di crediti d’imposta connessi ai procedimenti di mediazione civile e di negoziazione assistita, si segnala quanto segue.
Procedimenti di mediazione
Vi ricordiamo che l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle parti che hanno partecipato a un procedimento di mediazione concluso nell’anno solare 2025, secondo le seguenti modalità:
a) Credito d’imposta per indennità di mediazione
Per le spese di propria spettanza versate all’Organismo di Mediazione, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità versata:
- fino a € 600 in caso di accordo;
- pari alla metà dell’indennità versata, fino a € 300, in caso di mancato accordo.
b) Credito d’imposta per l’assistenza legale nei casi di mediazione obbligatoria
Nei casi di mediazione obbligatoria (quando costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, ovvero quando è demandata dal Giudice ex art. 5-quater), è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso versato al proprio avvocato per l’assistenza prestata nella procedura di mediazione:
- fino a € 600 in caso di accordo;
- fino a € 300 in caso di mancato accordo.
c) Ulteriore credito d’imposta nei casi di estinzione del giudizio
Qualora la mediazione demandata dal Giudice si concluda con un accordo che comporti l’estinzione del giudizio, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato, entro il limite di € 518.
I crediti sopra indicati sono cumulabili entro il limite massimo di € 600 per persona e per procedura, con un tetto annuale pari a € 2.400 per le persone fisiche e € 24.000 per le persone giuridiche.
Negoziazione assistita e arbitrato
Per i procedimenti di negoziazione assistita e di arbitrato è previsto un credito d’imposta commisurato al compenso versato agli avvocati e agli arbitri, fino a un massimo di € 250 per ciascuna parte, nei casi di successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo.
Le suddette disposizioni trovano attuazione nel Decreto Ministeriale 1° agosto 2023, recante “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.
Presentazione delle domande di credito d’imposta
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5, del citato decreto, le domande di attribuzione dei crediti d’imposta devono essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite la piattaforma ministeriale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, negoziazione o arbitrato.
Pertanto, le domande relative alle procedure concluse entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2026.
Piattaforma per la presentazione dell’istanza di credito d’imposta (Ministero della Giustizia):
https://lsg.giustizia.it/
(sezione “Istanza credito d’imposta”, accessibile tramite SPID, CIE o CNS)
Si ricorda che tale procedura è l’unica modalità prevista dalla normativa per l’ottenimento del beneficio fiscale. Decorso inutilmente il termine del 31 marzo p.v., non sarà più possibile accedere al credito d’imposta.n sarà più possibile accedere al credito d’imposta.
