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Comunicato ULOF sul DDL S. 1831

Cari Colleghi e Care Colleghe,

si informa che l’ Unione Lombarda degli Ordini Forensi ha trasmesso al CNF e all’ OCF un comunicato critico sul DDL S. 1831, attualmente in sede redigente al Senato, che mira ad introdurre una CTU collegiale obbligatoria come condizione necessaria per qualsiasi provvedimento di allontanamento del minore ex artt. 330 e 333 c.c..

L’obiettivo dichiarato – rafforzare le garanzie procedurali – è certamente condivisibile, ma il testo solleva problemi tecnici che chi lavora quotidianamente in questo settore non può ignorare.

🔹 Reperibilità dei periti: trovare un neuropsichiatra infantile e un pediatra pubblici, estranei all’albo dei CTU e senza conflitti di interesse, rischia di essere impraticabile soprattutto per i Tribunali per i minorenni che hanno struttura distrettuale.

🔹 Ruolo del giudice: rendere la CTU strutturalmente necessaria comprime la funzione del giudice come peritus peritorum. La Cassazione continua a ribadirlo: il decidente valuta, non delega.

🔹 Art. 403 c.c.: l’esenzione della CTU per i casi d’urgenza potrebbe paradossalmente incentivare un uso distorto dell’allontanamento d’urgenza, per “aggirare” la procedura ordinaria.

🔹 Violenza domestica: la norma tutela il minore vittima diretta, ma lascia scoperta la vittima adulta convivente. Un passo indietro rispetto agli standard attuali.

🔹 Tempi e costi: un collegio tripartito moltiplica i CTP legittimati. Il rischio di ritardi procedurali è concreto.

La tutela del minore si costruisce con strumenti efficaci, non con procedure che, nelle intenzioni garantiste, rischiano di diventare un ostacolo alla rapidità dell’intervento a tutela del minore.

Sarebbe più utile intervenire direttamente sugli artt. 330 e 333 c.c., chiarendo il carattere di extrema ratio dell’allontanamento e ridisegnando i ruoli degli operatori nel processo.

Cordiali saluti.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

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