L’avvocato non può far pagare alla cliente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’attività finalizzata al giudizio. La richiesta di un compenso è giustificata solo quando il lavoro stragiudiziale non è propedeutico al procedimento da instaurare davanti al giudice. Confermata la sanzione della sospensione per due mesi e quindici giorni.