Si segnala agli iscritti che il D.L n. 5 del 9 febbraio 2012, all’art. 45 co. 1 lett. d) ha disposto la soppressione dei paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del Codice della privacy: in sostanza, è stata disposta l’eliminazione dell’obbligo di “tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza"(art. 34 co. 1 lett. g) Codice della Privacy). E’ opportuno, però, precisare che permane l’obbligo di adottare le misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati, mentre non è più necessario documentarne l’adozione attraverso la redazione, ogni anno, del Documento Programmatico sulla Sicurezza.